Dal decorrere del 1 Gennaio 2018 con il Decreto Mi.Se e Delibera 291/2017/R/eel sono state riconosciute alle imprese a forte consumo energetico agevolazioni con un meccanismo totalmente ridisegnato.
Sei a conoscenza delle novità apportate?
Te le spiega Enermea.
In primis, le agevolazioni non saranno più riconosciute ex post sotto forma di rimborso della quota parte degli oneri di sistema,
pagati come componenti delle bollette energetiche delle imprese energivore.
La nuova disposizione prevede il pagamento in bolletta di una quota inferiore della nuova componente ASOS definita dall’Autorità dell’Energia, componente riferita agli oneri di cui prima, al sostegno delle energie rinnovabili e della cogenerazione.
Tali agevolazioni verranno riconosciute nel corso dell’anno sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate dalle aziende per la formazione dell’elenco delle aziende energivore per l’anno 2016, con possibilità di rettifica e conguagli entro il 31 Luglio 2018.
Ma chi può beneficiare di tali agevolazioni?
Beneficiarie delle agevolazioni in oggetto sono tutte le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica,
calcolato nel periodo di riferimento, pari almeno a 1GWh/anno.
Eccone i requisiti:
A. Operanti nei settori di attività economica riportati nell’Allegato 3 – Linee Guida CE.
B. Operanti nei settori dell’Allegato 5 – Linee Guida CE, con un indice di intensità elettrica positivo determinato sul periodo di riferimento, in relazione al VAL non inferiore al 20%.
Se ti stai chiedendo cos’è il VAL, ecco una delucidazione.
Per VAL intendiamo il valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato per il periodo di riferimento rispettando i requisiti di conformità presente nell’Allegato 4 – Linee Guida CE e nel rispetto delle disposizioni previste da ARERE DIEU ai fini del calcolo stesso del VAL, con periodo di riferimento che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
Per queste due prime categorie di requisiti, l’intensità elettrica sul VAL (iVAL) è intesa come il rapporto tra i costi di consumo di energia elettrica e il VAL dell’impresa.
Ma come si calcola? Avrai a tua disposizione per la determinazione del iVAL, l’Allegato 4 – Linee Guide CE, tenendo conto che:
- Il prezzo dell’energia elettrica è assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo. Il prezzo è calcolato da ARERA tenendo in considerazione in primis i livelli di tensione e in secondo luogo che il prezzo dell’anno 2016 è fissato nella Tabella 1 allegata alla delibera ARERA 921/217/R/eel ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l’anno di competenza 2018; mentre per gli anni successivi gli aggiornamenti del prezzo sono stabiliti da AREA.
- Se VAL e iVAL sono negativi, l’impresa non può accedere ai benefici previsti;
- Il consumo calcolato utilizzando i parametri di riferimento per l’efficienza dei consumi di energia elettrica in ciascun settore sono elaborati da Enea e approvati dal Mi.Se. Fino a quando ciò non accade, il consumo è assunto pari al lavoro medio triennale del consumo dell’impresa.
C. Non rientranti nelle categorie precedenti, ma sono comprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia, redatti dalla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali CSEA (anni 21013-2014).
Per quest’ultima categoria viene definito l’iFAT, l’intensità elettrica su fatturato, ossia il rapporto tra costi per il consumo di energia elettrica e fatturato dell’impresa. Tale valore si calcolerà tenendo presenti:
- Valore Fatturato, quale valore medio triennale del volume di affari dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’IVA, calcolato sul periodo di riferimento;
- Prezzo Energia e Consumi Energia Elettrica, calcolati con le medesime modalità usate per il calcolo dell’iVAL.
Sono da considerarsi tra le escluse all’accesso a tale meccanismo di agevolazione le imprese considerate in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C n.249/01.
Vuoi sapere se la tua attività è tra quelle presenti nelle classi agevolazioni?
Vuoi usufruire anche tu di una minore contribuzione?
Resta connesso sui nostri social e lo scoprirai.
🖋 Roberto Di Latte