Nell’articolo precedente, abbiamo parlato della nuova definizione per le Imprese a forte consumo di energia, per le quali veniva ridisegnato con il Decreto Mi.Se del 21 Dicembre del 2017 il meccanismo delle agevolazioni riconosciute loro.
C’eravamo lasciati, con la promessa di illustrare le classi agevolazioni per permettere ai nostri lettori di comprendere appieno chi può usufruire delle agevolazioni su citate.
Innanzitutto, partiamo dalle caratteristiche di tale agevolazioni che ovviamente son cambiate con un la nuova struttura tariffaria prevista dalla delibera entrata in vigore dal 1 Gennaio 2018.
Per l’appunto in questa delibera si specifica che tale agevolazione è da riconoscersi nella
minor contribuzione agli oneri generali di sistema
da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica,
tenendo presente però, della nuova componente ASOS.
Tale nuova componente è data dalla sommatoria di tre componenti.
ASOS = A3SOS + AESOS +A91/14SOS.
Entriamo nello specifico e vediamo di cosa si tratta.
Con A3SOS intendiamo gli incentivi alle energie rinnovabili e alla cogenerazione, esclusa l’incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non biodegradabili.
Con AESOS intendiamo invece la nuova agevolazione energivori, che però è applicata solo ESOS alle imprese non energivore.
In ultimo, A91/14SOS negativa, che rappresenta lo sconto degli oneri di sistema previsto dal decreto 91/14 91/14SOS, riconosciuto ai punti di prelievo di MT e BT con potenza disponibile maggiore a 16,5 kW delle sole imprese non energivore.
Gli oneri non rientranti nella componente ASOS si intendono a contribuzione piena.
Detto ciò, possiamo distinguere le classi di agevolazioni in:
- CLASSE O
- CLASSE VALx
- CLASSE FATx
Come classificarsi? Ecco qui un elenco delle attività appartenenti alle varie classi.
Nella Classe 0 sono presenti clienti finali non rientranti nel novero delle imprese energivore ed utenze di tipo domestico (anche se energivore).
Nella Classe VALx invece troviamo tutte le imprese energivore rientranti nei gruppi di imprese definiti come soggetti beneficiari nell’articolo precedente e sono:
- Imprese operanti nei settori di attività economica riportati nell’allegato 3 Linee guida CE
- Imprese operanti nei settori dell’allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL non inferiore al 20%.
La Classe VALx inoltre si articola in:
- Classe VAL1 con iVAL ≥ 20% e < 30%
- Classe VAL2 con iVAL ≥ 30% e < 40%
- Classe VAL3 con iVAL ≥ 40% e < 50%
- Classe VAL4 con iVAL ≥ 50%.
Nella Classe FATx, in ultimo, rientrano le restanti imprese, quelle comprese nel punto c del nostro precedente articolo, lì dove parlavamo dell’ultimo requisito per i soggetti beneficiari delle agevolazioni in discussione.
Parliamo quindi di quelle imprese escluse dai punti precedenti, ma ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
Anche la Classe FATx è opportunamente articolata:
- Classe FAT1 con iFAT ≥ 2% e ≤10%
- Classe FAT2 con iFAT > 10% e ≤ 15%
- Classe FAT3 con iFAT > 15%.
In conclusione, il riconoscimento dei contributi dal 1 Gennaio 2018 avviene direttamente nella fattura per la fornitura elettrica:
- Quelli con classe di sconto calcolata sul fatturato vedranno una detrazione degli oneri A3 sulla fattura,
- Quelli con classi di sconto calcolata sul VAL vedranno i propri oneri A3 azzerati in bolletta, in quanto sarà il soggetto energivoro a dover versare alla CSEA quanto dovuto in base alla classe di sconto raggiunta.
Hai scoperto di rientrare in una di queste classi?
Ecco allora come presentare la dichiarazione delle imprese alla CSEA.
L’acquisizione da parte delle aziende eleggibili delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti previsti per l’accesso al meccanismo agevolativo relativo anno di competenza K avviene tramite portale CSEA, il quale verrà aperto nell’autunno dello stesso anno K con i dati del triennio da K-4 a K-2.
Le agevolazioni spettanti riguarderanno quindi l’anno K+1.
Se vuoi saperne di più e avere maggiori delucidazioni, lascia un commento al nostro post su FB e ti ricontatteremo per toglierti ogni dubbio.