Come sappiamo, il Decreto Rilancio è finalmente stato convertito in legge. Così, l’ormai famoso ecobonus 110% per l’edilizia ha assunto una forma definitiva.
Nei nostri precedenti articoli, abbiamo chiarito le modalità di accesso, i beneficiari, le estensioni e tutte le novità.
Oggi vogliamo porre la nostra attenzione sugli interventi del fotovoltaico e i sistemi di accumulo.
Quando il fotovoltaico diventa super!
Precisiamo in primis, che non è la sola installazione di un impianto fotovoltaico – con o senza batteria – a dare diritto alla detrazione del 110% sulla spesa dell’investimento.
L’impianto fotovoltaico – su edificio e di potenza inferiore a 20 kW – deve essere abbinato ad uno dei seguenti interventi:
- isolamento delle superfici opache degli edifici con la realizzazione del cappotto,
- sostituzione dell’impianto di riscaldamento con soluzioni più efficienti,
- interventi antisismici.
Inoltre, per accedere all’ecobonus, gli interventi dovranno permetter il salto di due classi energetiche dell’edificio, migliorandone in modo effettivo l’efficienza.
La detrazione al 110% vale per interventi realizzati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esteso al 30 giugno 2022 per gli istituti autonomi case popolari (Iacp).
Come abbiamo già detto nei nostri precedenti articoli, sarà possibile cedere il credito senza limite anche alle banche oppure godere dello sconto in fattura ed erogato in 5 anni.
Si applica a:
- persone fisiche,
- condomini,
- Iacp,
- cooperative di abitazione,
- associazioni,
- società sportive dilettantistiche.
Il superbonus non può essere applicato sulle spese sostenute su edifici facenti parte delle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli).
Infine, ogni singolo contribuente potrà utilizzare il bonus del 110% per un massimo di due unità immobiliari.
Gli interventi ammessi
Fotovoltaico e accumuli possono usufruire del superbonus solo se abbinati a uno degli interventi trainanti previsti dalla misura.
I filoni trainanti sono:
- isolamento termico dell’involucro, sui tetti dalle superfici opache verticali, orizzontali e oblique,
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore, collettori solari, unità di micro-cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo nei comuni montani non interessati da procedure d’infrazione Ue per la qualità dell’aria),
- sostituzione degli impianti con una caldaia a biomassa in classe 5 stelle (solo per le aree non metanizzate dei comuni esclusi dalle procedure Ue d’infrazione per la qualità dell’aria)
- lavori antisismici (esclusi quelli per la zona sismica 4)
- isolamento termico e sostituzione dell’impianto di climatizzazione con impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo per il fotovoltaico, punti di ricarica per veicoli elettrici e tutti gli interventi di efficienza energetica già compresi nell’ecobonus.
Limiti di spesa
Per detrarre al 110% il fotovoltaico, la legge stabilisce un massimale di spesa pari a 48.000€ complessivi; i sistemi di accumulo da abbinarvici invece hanno un massimale di spesa pari a 1.000€ per ogni kWh di capacità di accumulo.
In merito ai tetti, invece, il limite è di
- 2.400€/kW di potenza per le installazioni su edifici esistenti,
- 1.600€/kW in caso di trasformazioni che possono portare a modifiche intere o parziali dell’edificio, interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Cumulabilità
La detrazione al 110% per le spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Ciò ad eccezione delle comunità energetiche e dei condomìni in autoconsumo collettivo, per le quali vengono fissati altri sgravi stabilendo in che misura poter procedere.
Inoltre, con la detrazione al 110% non si può accedere allo scambio sul posto, perché essa stessa è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata o non condivisa per l’autoconsumo.
Comunità energetiche e condomìni
Infine, l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili o condomìni che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.
Ciò significa che il condominio che installa un impianto oltre i 20 kW e fino a 200, non deve più aprire Partita Iva, ottenendo il 110% di detrazione per le spese d’installazione per i primi 20 kW. La quota restante di spesa può usufruire invece della detrazione ordinaria del 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.