Decreto Fer 1: tutte le news con il Regolamento Operativo del GSE

 

Il GSE ha emanato il tanto atteso “Regolamento Operativo” per l’iscrizione ai registri e alle aste del Decreto 4 Luglio 2019, meglio noto come Decreto Fer 1. 

Ciò che fa la differenza quando si parla di decreti e faccende burocratiche, soprattutto nel settore dell’efficienza energetica e del fotovoltaico (vedi ad esempio quanto successo ai tempi dei Conto Energia) è l’attenzione da mettere nello studio e nella lettura di ogni minima virgola dei testi d’interesse. 

Quindi, per capire quali situazioni sono applicabili e quali no al proprio impianto, è necessario un’attenta analisi dei testi dei regolamenti. 

In merito al Decreto Fer 1, quindi, in riferimento agli impianti fotovoltaici, i criteri fondamentali sul quale si basa l’intero regolamento sono essenzialmente due: 

  • gli impianti fotovoltaici devono essere nuovi
  • i componenti utilizzati devono essere di nuova costruzione (anche i moduli).

Quindi gli impianti dovranno essere realizzati lì dove non c’è presenza di impianti da almeno 5 anni e soprattutto la realizzazione dovrà avvenire con moduli nuovi e non di seconda mano

Ma il problema dei decreti è che molto spesso sono le cose più importanti a non emergere del tutto. 

Al decreto sono state poste diverse richieste di chiarimento proprio per questo motivo. Infatti, i requisiti di accesso sono definiti correttamente solo per alcune categorie di attività, mentre le altre non sanno se effettivamente possono ottenere o meno gli incentivi. Resta il dubbio infatti sulla possibilità di installare impianti fotovoltaici su ex cave ed ex discariche (gruppo A), questo perché tali siti una volta ripristinati finiscono per avere destinazioni agricole, entrando in contrasto con quanto esplicitato dal Decreto stesso che impone divieto di realizzazione impianti incentivati su terreno agricolo.

Per altre categorie invece ci sono alcune delucidazioni, come per il caso del gruppo A-2, ossia per quelle attività, le cui coperture sono in amianto/eternit

Per questa categoria viene chiarito che possono usufruire degli incentivi anche le aziende/imprese proprietarie di coperture le cui bonifiche siano iniziate dopo il 10 Agosto 2019, giorno seguente alla pubblicazione in GU del Decreto Fer 1, evitando rallentamenti nello smaltimento dell’eternit. 

E i famosi aggregatori?

Un altro dei criteri posto sotto analisi è quello relativo agli aggregatori, chiarendone l’identità. 

Per aggregatore, quindi, si intende un soggetto aggregatore terzo rispetto ai soggetti titolari degli impianti fotovoltaici e ha il compito di presentare la richiesta di iscrizione ad aste e registri

Questo sta a significare che la figura dell’aggregatore può identificarsi in diversi soggetti purché abbiano impianti della stessa tipologia e che chi presenta la richiesta di connessione all’Enel non sia il soggetto titolare. 

…in conclusione

Perché venga avviata la pratica per la realizzazione dell’impianto è necessario, inoltre, procedere con l’autorizzazione locale alle costruzioni e all’esercizio

Nel caso di autorizzazioni con silenzio assenso è chiarito che ci si può iscrivere al portale solo decorsi i termini del silenzio assenso o con un documento esplicito dell’ente. Per quelle attività per le quali non è invece necessario l’autorizzazione, va comunque emessa una dichiarazione edilizia libera che indichi che i lavori partiranno successivamente alla data di un’eventuale ammissione al registro. 

In merito alle installazioni su edifici è in più necessario rispettare le altezze delle balaustre o la tangente al primo/ai primi piani dei tetti, come da vecchio Conto Energia. 

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, invece, il testo del decreto afferma che le fideiussioni vanno presentate da tutte le attività con impianti sopra i 100kW al GSE sia telematicamente che in formato originale entro i 15 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione, pena esclusione dalla graduatoria. 

Ciò che non è stato chiarito (e che è anche molto strano) è l’assenza nel regolamento della richiesta di certificazione sui moduli fotovoltaici, passando quindi dalla richiesta di ben 8 certificazioni del testo del Conto Energia a nessuno per il Decreto Fer 1, lasciando libera interpretazione all’utilizzo di moduli non certificati. 

In ultimo, ciò che invece è evidente è che la corsa al 30 Settembre è ormai avviata da un pezzo.

Nonostante ciò, nel frattempo aspettiamo ulteriori delucidazioni riguardo le questioni salienti dell’ormai sempre più citato Decreto Fer 1. 

Resta connesso su Enermea e le scoprirai non appena verranno pubblicate. 

Iscriviti alla nostra newsletter